25° Emendamento: cosa succede ad un Presidente?

Il 25° emendante venne eseguito per Woodward Wilson dopo l’ictus

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25° Emendamento

Dopo l’assalto al Congresso compiuto dai sostenitori di Donald Trump sui principali quotidiani americani circola la voce di evocare il 25° Emendamento per il Presidente. Ma cos’è il 25° Emendamento e cosa comporta?

25° Emendamento: cos’è e cosa comporta?

Gli ultimi fatti accaduti a Washington hanno scioccato il mondo. L’America, capo del mondo libero e simbolo della democrazia mondiale si è trasformata in un Paese dittatoriale del Terzo Mondo. Immagini surreali di sostenitori del presidente Trump che hanno assaltato il Campidoglio come in un colpo di Stato. Ora molti membri del Congresso invocano il 25° Emendamento per Trump. Ma di cosa si tratta?

Il 25° Emendamento, come l’impeachment è uno dei due possibili iter costituzionali per destituire un Presidente americano. Tuttavia non vanno confusi. Infatti mentre l’impeachment è la messa in stati di accusa, il 25° Emendamento consente di rimuovere il Presidente senza necessariamente elevare accuse precise.  Il ricorso al 25° Emendamento può avvenire attraverso una comunicazione formale che il vicepresidente e la maggioranza del Gabinetto inviano al Congresso, invocando la rimozione del Presidente ritenuto non in grado di esercitare le proprie prerogative e adempiere ai propri doveri. L’eventuale opposizione del presidente determinerebbe il ricorso al voto della Camera, che dovrebbe esprimersi con una maggioranza qualificata di due terzi per decretare la rimozione. Nella storia dei presidenti americani l’Emendamento è stato applicato soltanto una volta, con il presidente Woodward Wilson dopo che ha avuto un ictus.

Il testo del 25° Emendamento

Sezione I

In caso di destituzione del Presidente, o di decesso o di dimissioni, il Vicepresidente diventerà Presidente.

Sezione II

Ogni qualvolta la carica di Vicepresidente si renda vacante, il Presidente nominerà un Vicepresidente che assumerà la carica non appena la sua nomina sarà stata convalidata da un voto di maggioranza da parte delle due Camere del Congresso.

Sezione III

Ogni qualvolta il Presidente trasmetterà al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta nel senso che egli non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, e fino a quando egli non invierà loro una dichiarazione scritta in senso contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati e assolti dal Vicepresidente in qualità di facente funzioni di Presidente.

Sezione IV

Ogni qualvolta il Vicepresidente e una maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell’esecutivo oppure di altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, trasmetteranno al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il Vicepresidente assumerà immediatamente l’incarico quale facente funzione di Presidente.

Successivamente, quando il Presidente trasmetterà al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta che non esistono più le condizioni di cui sopra, egli riprenderà a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, a meno che il Vicepresidente e la maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell’esecutivo o dei membri dì altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, non trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e assolvere ai doveri della sua carica.

Spetterà allora al Congresso risolvere la questione riunendosi, a tale scopo, entro 48 ore, qualora non fosse già in seduta. Se il Congresso, entro 21 giorni dalla ricezione della dichiarazione scritta di cui sopra, o, se non fosse in seduta, entro 21 giorni dalla data di convocazione, dichiarerà, con due terzi dei voti di ambedue le Camere, che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il Vicepresidente dovrà continuare ad esercitarli ed assolverli quale facente funzioni; in caso contrario, il Presidente dovrà riprendere a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica.


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