Protezione internazionale non è revocabile il gratuito patrocinio

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I ricorsi in materia di protezione internazionale sono aumentati negli ultimi anni. 374 ricorsi si contavano nel 2016. Nel 2019 arrivavano a 10.341. Il contenzioso in materia di protezione internazionale nel 2017 era del 2,82% di quello iscritto a ruolo in materia civile. La quota di 26,7%, si è raggiunta nel 2019 superando il contenzioso tributario e di lavoro.

Protezione internazionale quando è revocato il gratuito patrocinio?

Il D.P.R. 115/2002 prevede all’art.119 l’equiparazione ”del cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto oggetto del processo e dell’apolide con il cittadino italiano’’. Lo straniero è equiparato al cittadino italiano per l’ammissione al gratuito patrocinio, a condizione che soggiorna regolarmente al momento del sorgere del rapporto. Il richiedente è regolare fino alla scadenza del termine per l’impugnazione. E’ una persona che soggiorna regolarmente. Nel caso non lo fosse è comunque regolare al sorgere del giudizio e alla presentazione della domanda di protezione. Se la domanda di protezione internazionale viene rigettata non si perde automaticamente il gratuito patrocinio. La Corte di Cassazione lo ha stabilito nella sentenza 36. L’aiuto, si perde quando la vicenda raccontata dall’immigrato non rientra tra i presupposti per ottenere la protezione internazionale. Oppure, il giudice ritiene, che la domanda è stata proposta con colpa grave.


Rapporto immigrazione 2020. I dati sugli stranieri in Italia


L’obbligo di motivazione secondo la Cassazione

Per i professionisti che trattano la materia sull’immigrazione, il diritto all’asilo, lo status di rifugiato, il gratuito patrocinio a spese dello Stato e tutte le garanzie costituzionali sono tematiche all’ordine del giorno. La Corte di Cassazione ribadisce che non è corretto, nelle cause per il riconoscimento di protezione internazionale, se il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio, aspettarsi la motivazione del giudice solo se non revoca il patrocinio. Dovendosi altrimenti intendere il provvedimento di ammissione automaticamente revocato soltanto perché il ricorso è stato completamente rigettato.