Legittima difesa: pro e contro

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Dopo la prima votazione al Senato, approda di nuovo in parlamento la legge sulla legittima difesa. Cosa prevede questa legge? Quali sono i pro ed i contro? 

Legittima difesa: la normativa vigente

Al momento, l’articolo 52 del codice penale dice al primo comma che non punibile chi commette reato essendovi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui un pericolo attuale di un’offesa ingiusta purché vi sia proporzionalità tra offesa e difesa. 

Legittima difesa: l’interpretazione della normativa vigente

La norma in esame deve essere interpretata alla luce della modifica intervenuta nel 2006 ad opera della legge numero 59. Secondo questa legge, che riforma l’articolo 52 e l’articolo 614 del codice penale, se il fatto è commesso all’interno dell’abitazione privata oppure all’interno di un luogo dove si svolge attività professionale, imprenditoriale e commerciale, vige la presunzione di legittima. Quindi, se chi si difende aveva diritto a stare in quel luogo, la sua incolumità era in pericolo e se ha utilizzato un’arma regolarmente detenuta per difendersi, allora la difesa è sempre proporzionata all’offesa. 

Legittima difesa: la giurisprudenza vigente

Secondo la giurisprudenza vigente della Cassazione, la legittima difesa sussiste anche quando chi si difende ha impiegato armi non regolarmente detenute (Cassazione penale Sezione V sentenza del 12/10/2016 n. 49615). Per quanto riguarda il pericolo alla propria incolumità, sussiste la legittima difesa putativa che si realizza quando chi si difende crede di essere in pericolo mentre non lo è. L’articolo 59, comma 4 del codice penale assimili la legittima difesa putativa alla legittima difesa vera e propria.  Infine, per valutare la concretezza del pericolo all’incolumità è necessaria una valutazione caso per caso ma ex ante (Cassazionepenale Sezione IV sentenza del 03/05/2016 n. 33591,  Cassazione penale Sezione I sentenza del05/03/2013 n. 13370). 

Legittima difesa: tiriamo le somme della disciplina vigente

Al momento esiste una presunzione di proporzione tra difesa ed offesa e questa opera ogni volta che il fatto sia commesso nell’abitazione privata, nel proprio negozio, nella propria impresa o nel proprio ufficio. A questo requisito “spaziale” se ne aggiungono altri due: la concretezza del pericolo alla propria incolumità e la regolare detenzione dell’arma. Questi due requisiti, tuttavia, sono stati limati. La Cassazione ha sostanzialmente eliminato il requisito della regola detenzione d’armi. L’articolo 59, comma 4 del codice penale, inoltre, esclude dalla valutazione della concretezza del pericolo all’incolumità tutti i casi di errore putativo. Quindi i criteri per valutare la proporzione tra offesa e difesa sono piuttosto flessibili già ora. 

Legittima difesa: le proposte di modifica

La riforma che ha in mente Salvini mira ad estendere ulteriormente la presunzione di legittima difesa. In altre parole, nella sua nuova formulazione, articolo 52 e 614 del codice penale conterranno una presunzione di legittima difesa ogni volta che il fatto avvenga in uno dei luoghi sopra elencati. 

Legittima difesa: le critiche

Ovviamente, le critiche alla proposta della Lega sono state unanimi, anche se per ragioni diverse. Per Forza Italia la proposta di legge è troppo timida. Sarebbe opportuno introdurre un diritto alla difesa personale con, addirittura, l’obbligo dello Stato di pagare le spese processuali a chi, difendendosi, finisce sotto processo. Di parere opposto invece il PD che vede nel progetto di legge il pericolo di una rapida liberalizzazione nell’uso delle armi. Anche i magistrati sono contrari al progetto di legge: allargando troppo le maglie della presunzione di legittima difesa si rischia di legalizzare l’omicidio.