La Legge di Bilancio 2020 prevede la proroga, per l’anno 2020, del credito d’imposta per le spese inerenti la formazione nel settore tecnologico.
La disciplina del credito d’imposta
Il credito d’imposta è stato introdotto nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0, destinato a tutte le aziende che investono nella formazione del personale in ambito tecnologico.
Il beneficio è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dall’attività esercitata, dalla forma giuridica e dalle dimensioni. Bisogna precisare, che il bonus è destinato anche agli enti non commerciali.
Quali sono le spese ammissibili?
Il Decreto Ministeriale del 4 maggio 2018, che introduce le disposizioni attuative, individua le spese ammesse al credito d’imposta, ovvero l’importo che costituisce la base del credito.
È stabilito anzitutto che assumo rilievo solo le spese relative al personale impiegato dall’azienda come discenti, limitatamente al costo sostenuto dall’azienda in riferimento alle ore e/o giornate di formazione.
È espressamente previsto che sono ammissibili anche le spese sostenute per il personale dipendente impiegato in tali attività in veste di docente o tutor.
Quali sono le attività di formazione ammissibili?
Le attività di formazione rilevanti sono quelle finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche per la realizzazione e attuazione di processi di trasformazione tecnologica e digitale.
Il Decreto Ministeriale ha previsto un elenco, non esaustivo, delle attività ammesse, inerenti le seguenti tecnologie:
- cyber security;
- integrazione digitale dei processi aziendali;
- internet delle cose e delle macchine;
- interfaccia uomo macchina;
- stampa tridimensionale;
- robotica avanzato o collaborativa;
- cloud e fog computing;
- big data e analisi dei dati;
- sistemi cyber-fisici e simulazione.
Bisogna specificare, che tali attività risultano ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione, con dichiarazione del legale rappresentate dell’impresa dell’affettiva partecipazione formativa.
La misura del credito e le modalità di fruizione
il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione, è concesso nella misura del 40 per cento per le medie imprese e ridotta al 30 per cento per le grandi imprese.
Il massimale annuale è previsto nel limite di euro 300.000 per le piccole e medie imprese, mentre scende ad euro 200.000 per le grandi imprese.
La norma prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con esclusione pertanto di ogni possibilità di richiesta di rimborso.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Obblighi dichiarativi e documentali
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0, è introdotto l’obbligo di certificazione dei costi da parte del soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Tale soggetto dovrà verificare l’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione e la corrispondenza delle stesse alla contabilità predisposta dall’impresa.