venerdì, Marzo 29, 2024

Bonus 1600 euro? Dovrebbe spettare anche ai percettori di Rdc

Bonus 1600 euro: in attesa dell’ufficializzazione che arriverà con una circolare Inps, dovrebbe restare valida la direttiva già in vigore per il bonus da 2400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori. Anche con il Sostegni bis, dunque, potranno usufruire del bonus – seppur a cifre ridotte – nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Bonus 1600 euro: hanno diritto al nuovo bonus le seguenti categorie 

  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni bis), con almeno 30 giorni di lavoro nello stesso periodo, che non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis
  • Lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno lavorato per almeno 30 giornate e cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis
  • Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione
  • Lavoratori intermittenti che hanno lavorato per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo che va dal 1° gennaio 20219 e il 26 maggio 2021, privi di un contratto in essere il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto sostegni bis, iscritti alla Gestione separata con l’accredito di almeno un contributo mensile, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione
  • Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019 e partita IVA attiva, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione
  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
    – essere titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, della durata complessiva di almeno 30 giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis;
    – aver avuto uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore nel 2018;
    – non essere titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che si trovano in una delle seguenti condizioni:
    – hanno versato almeno 30 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, sono privi di pensione e non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione di quello intermittente senza indennità di disponibilità;
    – hanno versato almeno 7 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni bis), con reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

Decreto Sostegni Bis: aperto anche ai percettori del Reddito di cittadinanza?

In realtà, il decreto Sostegni bis, che è già in vigore, non fa riferimento al reddito di cittadinanza. Ma a favore di questi cittadini c’è la disposizione Inps che riguardava lo stesso bonus relativo alle mensilità precedenti e che non risultava incompatibile con il Reddito di cittadinanza. L’Inps, infatti, in riferimento alla domanda per il bonus 2400 euro del Dl Sostegni, proprio nell’area riservata della piattaforma online per l’inoltro della richiesta, aveva già fatto sapere che l’indennità può essere erogato come importo integrativo del reddito di cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità.

Nota bene

Va però precisato che per ricevere il bonus 1600 euro è necessario non essere già titolari di pensione, di indennità Naspi e che non si abbia in corso un contratto di lavoro dipendente. I beneficiari, inoltre, devono aver perso “involontariamente” il lavoro nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e l’entrata in vigore del dl Sostegni-bis.


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