giovedì, Aprile 25, 2024

Ungheria Vs Ong: una storia sempre più travagliata

Lo scorso 18 febbraio, la Commissione Europea ha avviato l’ennesima azione legale nei confronti dell’Ungheria. Il provvedimento concerne la mancata attuazione di un’altra sentenza, quella della Corte di Giustizia Europea del giugno 2020. Tale ordinanza riguarda la legislazione sulla limitazione dei finanziamenti esteri alle Ong ungheresi.

In cosa consiste la diffida della Commissione Europea all’Ungheria?

L’Ungheria non ha adottato le misure necessarie per conformarsi al provvedimento della Corte di Giustizia nonostante i ripetuti inviti della Corte a farlo e farlo con urgenza. Ora, l’Ungheria ha due mesi per rispondere, dopodiché la Commissione può nuovamente rivolgersi al tribunale supremo dell’UE e chiedere che l’Ungheria venga multata. La Commissione ha, anche, affermato che le sentenze devono essere attuate immediatamente dagli Stati membri. La sentenza in questione riguarda la legge sulla trasparenza, più famosa come la legge anti-Ong, delle organizzazioni supportate dall’estero adottata dal Parlamento ungherese il 27 giugno 2017.


Incompatibilità legislativa tra Ungheria e Ue


La legge sulla trasparenza in Ungheria

La legge ha introdotto un nuovo status giuridico per le organizzazioni non governative quello di organizzazione sostenuta dall’estero. Tale status si applica a tutte le associazioni e fondazioni ungheresi che ricevono finanziamenti di importo superiore a 7,2 milioni di HUF (circa € 23.500) all’anno, da qualsiasi fonte straniera. Per esempio da individui, fondazioni, agenzie di aiuti governativi e finanziamenti UE.

Quali vincoli impone la legge?

Se le organizzazioni superano il limite economico imposto devono registrare il loro nuovo status nel registro delle imprese e sul portale elettronico del Ministero delle Capacità Umane. Oltre a ciò devono indicare lo status di organizzazione sostenuta dall’estero sul loro sito web, sulle loro pubblicazioni o sul materiale per la stampa. Inoltre le organizzazioni della società civile sono gravate da obblighi di rendicontazione aggiuntivi sulle loro risorse estere. Infatti per ogni donatore devono disporre dell’intera anagrafica del sostenitore e l’esatto importo del loro finanziamento. La diffusione degli stessi dati al pubblico rappresenta un’ingerenza nella vita privata e familiare delle persone e ciò viola la protezione dei dati di carattere personale. Nonostante ciò la mancata osservanza della legge comporta multe elevate ed eventualmente il licenziamento dal registro delle organizzazioni.

L’intervento della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che la legislazione ungherese minaccia il ruolo della società civile come attore indipendente nelle società democratiche. La legge ungherese preclude alle persone il diritto alla libertà di associazione. Poiché crea un clima di sfiducia nei confronti delle associazioni e limita la privacy dei donatori. Tale diritto non riguarda solamente la facoltà di creare o di sciogliere un’associazione, ma anche la possibilità che questa possa agire e funzionare senza ingerenze statali ingiustificate. Gli obblighi introdotti dalla legge possono, infatti, dissuadere i donatori esteri dal concedere finanziamenti alle organizzazioni della società civile e perciò ne limitano l’attività.


L’Ungheria è ancora una democrazia?


Le giustificazioni di Orban

L’intento dichiarato dal governo ungherese, all’epoca, era di assicurare una maggiore trasparenza delle organizzazioni della società civile. In quanto le organizzazioni della società civile che ricevono sostegno finanziario dall’estero rappresentano un rischio per gli interessi economici e politici dello stato di appartenenza.

La mancata applicazione della sentenza in Ungheria

Nonostante la diffida ricevuta da parte della Commissione europea a giugno 2020, l’Ungheria non ha mai adottato le misure necessarie per modificare le disposizioni. Anzi, dal punto di vista ungherese, la legge sulla trasparenza era perfettamente in linea con la possibilità concessa agli Stati membri di limitare il libero movimento di capitali per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. Però la Corte ha evidenziato che, se da un lato l’obiettivo di aumentare la trasparenza del finanziamento associativo risulta legittimo; dall’altro gli obblighi imposti dalla legge non si fondano su una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per ledere uno degli interessi fondamentali della collettività. Bensì su una presunzione di principio e indifferenziata. Perciò la presunzione avanzata dal preambolo della legge ungherese per cui i finanziamenti esteri possano minacciare la vita sociale e politica del paese non rappresentano una ragione imperativa di interesse generale.


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