venerdì, Aprile 26, 2024

Prescrizione: legislatore incompreso?

Ormai ci siamo. Dal 21 al 25 ottobre p.v., come già annunciato qualche settimana fa, gli avvocati penalisti si asterranno dalle udienze per protestare contro la riforma della prescrizione. Il nostro ordinamento, dal 1° gennaio 2020, momento in cui le nuove norme entreranno in vigore, subirà una svolta storica dal sapore decisamente negativo.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, pubblicata nella G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, è destinata infatti a determinare un vero e proprio terremoto giudiziario con cui bisognerà imparare a sopravvivere, ma in che modo è difficile dirlo.

Questa legge, comunemente conosciuta come “legge spazzacorrotti”, andrebbe più correttamente denominata “prescrizionicida”, posto che, al di là delle modifiche apportate alla disciplina dei reati contro la P.A., l’intervento più incisivo, quello destinato a causare i danni più gravi danni nel nostro sistema penale, è quello relativo alla disciplina della prescrizione, istituto di carattere generale che, di fatto, il legislatore ha pensato di eliminare dal processo penale.

Ma chiariamo cosa è la prescrizione.

La prescrizione è quell’istituto che permette di porre fine ad un processo quando, decorso un certo tempo, non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna. Il decorso del tempo infatti fa venir meno l’interesse dello Stato a punire la condotta delittuosa e fa prevalere l’interesse al reinserimento sociale del reo che dopo tanti anni dalla commissione del reato può aver subìto cambiamenti tali da non meritare di essere punito, in quanto la pena potrebbe avere effetti contrari a quelli previsti e “imposti” dalla nostra Costituzione.

Il giudice pertanto, consapevole della possibilità che tempi troppo lunghi possano lasciare insoddisfatta la pretesa dello Stato, si adopera per ridurre i tempi del processo e arrivare quanto prima alla pronuncia di una condanna definitiva.

Il legislatore del 2019 ha deciso di intervenire su questo istituto, sbandierando l’interesse a rendere concreto ed effettivo il principio della ragionevole durata del processo, azionando tuttavia un meccanismo che funziona in senso esattamente contrario ai suoi obiettivi.

L’art. 1, lett. e) della legge 3/2019 ha modificato il testo dell’art. 159 comma 2 c.p. che oggi così recita “Il  corso  della  prescrizione  rimane  altresì   sospeso  dalla pronunzia della sentenza di primo grado o  del  decreto  di  condanna fino alla data  di  esecutività  della  sentenza  che  definisce  il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”.

Dunque, se un termine viene sospeso, dovrà riprendere il suo decorso. Dal testo modificato si intuisce tuttavia che quel termine, una volta sospeso con la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, non riprenderà più, poiché l’irrevocabilità (esecutività) della sentenza comporterà l’esecuzione materiale della stessa.

In sostanza la prescrizione inizierà a decorrere ma non raggiungerà mai il termine ultimo.

Gli effetti di questa nuova disciplina saranno devastanti: i carichi degli uffici giudiziari aumenteranno poiché nessun giudice avrà fretta di chiudere i processi in tempi brevi per evitare che il reato si prescriva, i processi avranno tempi più lunghi, l’imputato si ritroverà processato a vita.

L’effetto più disarmante è proprio questo, gli effetti che colpiranno il singolo individuo.

A partire dall’entrata in vigore della riforma della prescrizione, chi sarà sottoposto a processo, già al momento dell’esercizio dell’azione penale, subirà una prima condanna, quella dell’ergastolo processuale, posto che il processo una volta iniziato, è destinato a durare un tempo indefinito. Successivamente, se sarà provata la sua colpevolezza, subirà la seconda condanna, quella per il reato commesso. Per non parlare poi di chi, completamente estraneo ai fatti, si troverà a subire un processo e potrebbe dover aspettare una vita intera per vedere dichiarata la propria innocenza.

Questo ci pone dinanzi ad un’attenta riflessione.

Il legislatore non può sentirsi incompreso se gli operatori del diritto combattono con forza contro scelte che risultano lesive di ogni diritto umano. Una ragione ci sarà.

Prima di mettere le mani sul complesso sistema della giustizia, in particolare quella penale, si dovrebbe avere un contatto diretto con la realtà processuale, si dovrebbe conoscere a fondo quel sistema e le norme e i principi che lo regolano, proprio come un ingegnere aerospaziale deve necessariamente conoscere lo spazio prima di progettare satelliti, propulsori o sistemi di lancio.

Ecco perché il legislatore, prima ancora di mettere per iscritto una norma, in particolare se incide sui diritti della persona, dovrebbe calarsi nella realtà processuale, ponendosi dapprima nella veste dell’organo giudicante che applica concretamente le norme di diritto, poi in quella di cittadino imputato che deve fare i conti con una fictio iuris, quello che è destinata a diventare la prescrizione: non esiste più ma nessuno ha avuto il coraggio di scriverlo chiaramente né di abrogarne del tutto la disciplina. Perché?

Forse perché non ci sono risposte adeguate da dare a chi da titolare di diritti riconosciuti e tutelati dalle carte interne e internazionali, vede quegli stessi diritti resi vani, violati da scelte insensate del legislatore, volte solo a soddisfare gli interessi di un’opinione pubblica a cui molto spesso restano ignoti i substrati della realtà con cui ci si va a scontrare nel delicato mondo del processo penale.

Come ha affermato l’avv. Gian Domenico Caiazza, Presidente della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, nel Congresso straordinario che si sta svolgendo in questo fine settimana a Taormina, “si sta assistendo ad una continua, ossessiva e sguaiata radicalizzazione del giustizialismo più becero nel dibattito e nella comunicazione istituzionale, politica e sociale”. È proprio contro questo giustizialismo che è necessario muoversi per evitare di giungere all’irreparabile in un contesto, quello della giustizia, nel quale bisogna agire sul singolo istituto senza perdere di vista il funzionamento dell’intero sistema.

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