martedì, Maggio 7, 2024

Obbiezione di coscienza: 2022 il 50mo anniversario

Il 15 dicembre 1972, veniva promulgata la legge 772 “Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza”. Si trattava dell’esito, ancora parziale e insoddisfacente data la formulazione estremamente restrittiva della legge, di una lotta nonviolenta, durata oltre vent’anni, di un gruppo di pacifisti e testimoni di Geova, che si rifiutavano di imbracciare le armi, contro altre persone.

Chi è stato il primo obbiettore di coscienza?

Nel caso del servizio militare la prima obiezione storicamente nota fu probabilmente quella di Massimiliano di Cartagine, decapitato dai romani il 12 marzo del 195 d.C.; che attribuiva all’‘essere cristiano’ il proprio rifiuto di fare il soldato.

In Italia

Tra i primi obiettori condannati alla reclusione fu Pietro Pinna (1948), nonviolento, finito in carcere per 10 mesi; liberato, condannato di nuovo e ritorna in carcere finché fu prosciolto dal dovere del servizio militare. Il numero degli obiettori rimase basso per un totale di circa 250 persone fino al ’69, quasi tutti Testimoni di Geova con poche eccezioni, anarchici, nonviolenti, socialisti e pochissimi cattolici.

Obbiezione di coscienza: La legge 772

Nel 1970/71 gruppi di 6-7 persone fecero obiezioni collettive con motivazioni soprattutto politiche; nel 1972 gli obiettori in carcere erano varie decine, oltre 250 Testimoni di Geova. La classe politica, messa alle corde dal vasto movimento d’opinione nato nella società e dal contemporaneo intensificarsi di azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, il disegno di legge Marcora, restrittivo e punitivo, invece di quello Fracanzani più attinente alle richieste delle organizzazioni.

15 dicembre 1972

Passò così la legge 772 del 15 dicembre 1972 che dava il diritto all’Obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi morali, religiosi e filosofici. La legge “Marcora” rese possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di coscienza e contemporaneamente segnò un cambiamento storico nella legislazione italiana, perché introdusse la possibilità di rifiutare il servizio militare con le armi sostituendolo con un servizio militare non armato.

Una legge incompleta

Com’era prevedibile, i Testimoni di Geova non la accolsero perché non in linea con i princìpi di assoluta neutralità politica e militare alla base della loro personalissima obiezione. Personaggi di rilievo avevano espresso la loro insoddisfazione: Aldo Capitini, che nel frattempo aveva fondato il Movimento nonviolento; gli accademici Giovanni Pioli ed Edmondo Marcucci, i parlamentari Umberto Calosso e Giuliano Vassalli, oltre al già citato avvocato Bruno Segre, giornalista fondatore del periodico L’Incontro.

Le sue parole

Scrive l’avvocato Segre:”La nostra gioia per questa conquista civile si è indebolita nel constatare che purtroppo l’obiezione di coscienza non viene riconosciuta dalla nuova legge come un vero e proprio diritto, dal momento che è sottoposta al giudizio di una speciale Commissione che deve vagliare la buona fede dell’obiettore. Un diritto civile non si giustifica attraverso la verifica dei convincimenti religiosi, filosofici e morali del richiedente, un diritto s’impone di per se stesso al di là di ogni discrezionalità del potere”.

Obbiezione di coscienza: Il percorso della legge 772

Il 1992 fu un anno altrettanto importante poichè dopo nuerose vicissitudini venne approvata dal parlamento la riforma della Legge 772/72, ma l’allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, la rinviò alle Camere con messaggio motivato.

1995

Nel 1995 la riforma della Legge 772 venne approvata dal Senato, ma non dalla Camera dei Deputati. La riforma, quindi, rimase bloccata e la gestione del Servizio Civile e degli obiettori di coscienza continuò in modo appossimativo.

1998

Il 1998 fu finalmente l’anno nel quale venne approvata la nuova legge in materia di obiezione di coscienza. Era l’8 luglio del 1998 e la Legge è la n.230.

Rodolfo Venditti

Rodolfo Venditti, già magistrato di Cassazione e docente di procedura penale militare all’Università di Torino, ha definito l’obiezione di coscienza con l’atteggiamento degli apostoli di Gesù di fronte all’imposizione del Sinedrio di Gerusalemme di smettere di predicare il Cristo: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”. È un caso tipico di obiezione di coscienza: io mi rifiuto di obbedire a un comando giuridico perché la mia coscienza deve obbedire ad un comando superiore, di natura religiosa”. 

l’obbiezione di coscienza in Italia

In Italia, nel corso della Prima Guerra Mondiale Luigi Luè, Giovanni Gagliardi, Alberto Long e Remigio Cuminetti scelsero l’obiezione alle armi e le relative conseguenze giudiziarie. Nel 1939, durante il fascismo, fu la volta di Gerardo De Felice.

Il 19 aprile del 1940

Il 19 aprile del 1940 Albina Protti Cuminetti e altri 25 Testimoni di Geova vengono condannati dal Tribunale speciale, fra l’altro, per il rifiuto di “impugnare le armi per uccidere il prossimo”. Fra il 1940 e il 1943 Francesco Zortea, Guido Costantini, Francesco Liberatore e Nicola De Felice subirono pene detentive o la riforma per “paranoia religiosa”. Nessuno di essi rientrava nel novero dei cosiddetti “disertori”.

Obbiezione di coscienza: Internati Militari Italiani

Una “selettiva obiezione di coscienza” fu quella degli Internati Militari Italiani i quali, dopo l’8 settembre del 1943, si rifiutarono di combattere al fianco della Repubblica Sociale insieme alle truppe hitleriane sul territorio italiano: gesto coraggioso che significò per molti di loro la deportazione e la morte nei lager nazisti.

Nel dopoguerra

Nell’Italia del secondo dopoguerra i primi obiettori furono Rodrigo Castiello, evangelico pentecostale, nel 1946 ed Enrico Ceroni, Testimone di Geova, nel 1948. L’obiezione di Pietro Pinna, nel 1948, primo caso non legato a motivazioni religiose, suscitò un vasto richiamo internazionale (V. Appendice 1, anni 1946-1948).

E ancora

Aldo Capitini, filosofo antifascista che s’ispirava all’insegnamento pacifista ghandhiano, ne promosse la difesa attraverso l’avvocato torinese Bruno Segre. A Pinna, fecero seguito nel 1950 Elevoine Santi, volontario del Servizio Civile Internazionale, Pietro Ferrua, anarchico e antimilitarista, e Mario Barbani; seguiti da casi meno clamorosi, ma in numeri sempre più crescenti.

I Testimoni di Geova e l’obbiezione di coscienza

Il sondaggio sull’obiezione di coscienza condotto nel 2020 dall’ente nazionale dei Testimoni di Geova in Italia, ha fatto emergere dati inediti e sorprendenti circa l’enorme prezzo pagato da migliaia di adenti alla confessione nel ventennio Settanta-Novanta. Dai dati pubblicati è emerso che, dei Testimoni in vita, 14.180 sono stati coloro che hanno ricevuto una condanna per il rifiuto a prestare servizio militare per obiezione di coscienza. Il totale degli anni trascorsi in carcere è stato di 9.732; una media di oltre 8 mesi ciascuno.

Sergio Albesano

Sergio Albesano, in Storia dell’obiezione di coscienza in Italia, dice: “È praticamente impossibile risalire ai nomi di tutti i testimoni condannati per obiezione“.

Il tribunale di Torino

Per tutti, due casi emblematici. Ennio Alfarano, di Roma, processato per la quinta volta il 18 giugno 1958, imputato di disubbidienza continuata aggravata, dopo che aveva già subito quattro processi e tre anni di carcere. Il Tribunale di Torino gli inflisse ulteriori dieci mesi e undici giorni di reclusione, per un totale di oltre quarantasei mesi di detenzione effettiva. Lo stesso tribunale, quattordici giorni dopo, condannò per la terza volta Giuseppe Timoncini, di Faenza, che aveva già scontato otto mesi di reclusione, ad altri undici mesi.

Alberto Taccia

Se in Italia abbiamo avuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza – ha scritto Alberto Taccia, pastore valdese – lo dobbiamo, in gran parte, ai giovani Testimoni di Geova che si sono fatti mesi di galera nelle fortezze militari, per essere poi congedati con umilianti diagnosi di delirio religioso o incapacità psicofisica“.

Il commento di Giulio Andreotti sui Testimoni di Geova e l’obbiezione di coscienza

Tuttavia, è probabilmente di Giulio Andreotti la dichiarazione che meglio si adatta ai Testimoni obiettori, anche per capire le ragioni del loro rifiuto: “Mi colpì, parlando con loro uno a uno nel carcere di Forte Boccea, la evidente ispirazione religiosa e l’estraneità da qualsiasi speculazione politica; non a caso si sottoponevano ad anni di prigione continuando nel rifiuto di indossare la divisa (non c’era ancora la legge per gli obiettori, che essi aiutarono molto a far maturare)“.

I coniugi Cuminetti

Fa venire alla mente quello che una detenuta del carcere di Perugia disse di Albina Protti Cuminetti, condannata nel 1940 dal Tribunale speciale fascista con altri 25 Testimoni. Dopo aver appreso il motivo della sua incarcerazione, osservò: “A lei che non vuole uccidere hanno dato undici anni e a me che ho ucciso mio marito ne hanno dati dieci … o sono pazza io, o sono pazzi quelli di fuori“. La summenzionata Albina Protti era la moglie di Remigio Cuminetti, primo caso documentato di obiezione di coscienza per motivi religiosi dell’Italia moderna.

Neutrlità

In effetti, “neutralità” è il termine che più si addice e che i Testimoni di Geova prediligono per classificare la loro obiezione al servizio militare. Indubbiamente è quello che meglio si ispira al pensiero del fondatore del cristianesimo, riferito ai suoi seguaci: “Essi non appartengono al mondo, come io non appartengo al mondo“. Vangelo di Giovanni 17, 16, Parola del Signore.


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