domenica, Maggio 5, 2024

I nuovi reati tributari

Con la nuova legge n.157/2019 in vigore dal 25 Dicembre sono stati introdotti nuovi reati tributari. In particolare con l’art. 39 sono aumentate le pene ed abbassate alcune soglie di punibilità, inoltre è prevista la confisca dei beni qualora il condannato ha disponibilità per un valore sproporzionato al suo reddito, la cosiddetta confisca allargata.

L’art. 39 comma 1 prevede in caso di dichiarazioni fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti una reclusione di 8 anni, mentre la pena edittale rimane (da 1 anno e 6 mesi, fino a 6 anni) nel caso in cui la somma passiva fittizia è inferiore a 100 mila euro.

E’ prevista la reclusione da 3 a 8 anni per dichiarazioni fraudolenti mediante artifici, invece se si evade l’imposta per 100 mila euro è prevista la confisca allargata oltre ad un eventuale responsabilità dell’ente.

Il contribuente potrà estinguere la pena con il versamento totale del debito tributario, purché ciò avverrà prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di un indagine in corso. E’ punita la persona che compie una dichiarazione falsa, la pena della reclusione passa, nel minimo, a 2 anni e nel massimo a 4 anni e 6 mesi.

Nel caso in cui l’evasione dell’imposta sia superiore a 100 mila euro si verrà puniti, nel caso poi l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione sia superiore a 2 milioni di euro. La riforma ha innalzato le pene sia per l’omessa dichiarazione del contribuente quanto per l’omissione del sostituto d’imposta, è prevista la reclusione da 2 a 5 anni.

In caso di fatture false o altre operazioni inesistenti si passa dalla reclusione da 4 a 8 anni, per tutti quegli importi non veritieri pari o superiori a 100.000 euro.

Inoltre è prevista la confisca allargata, nel caso in cui l’importo dichiarato falso nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro.

La confisca allargata art.24 bis c.p. sarà applicata in caso di condanna o patteggiamento della pena in presenza di determinati presupposti e per i seguenti delitti:

– dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;

– dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro;

-emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000) quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro;

– sottrazione fraudolenta al pagamento di imposto quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100 mila euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all’ammontare effettivo di oltre 200 mila euro.

Non scatta la confisca allargata:

– delitto di dichiarazione infedele

– delitto di omessa dichiarazione del contribuente e di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta quando l’imposta evasa e le ritenute non versate siano superiori a 100.000 euro;

-delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili

-delitto di indebita compensazione quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro.

Non è prevista la punibilità dei reati tributari ogni volta che il contribuente adempie il pagamento prima che la persona ha notizia dell’apertura del procedimento a suo carico: 1) per il reato di dichiarazioni fraudolente di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti. 2) il reato di dichiarazione fraudolenta a mezzo di altri artifici.

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