Vacanze e diritti del viaggiatore

Il viaggiatore può ottenere un risarcimento fino a 600 Euro

0
1148

Estate, tempo di vacanze, magari pianificate e sognate per un anno intero. E’ fondamentale, quindi, che tutto vada per il meglio, che il viaggio si svolga secondo le nostre aspettative, che l’hotel abbia la qualità che ci si aspetta, insomma, che sia una vera vacanza. E se tutto non va come previsto?

Il volo in ritardo, la perdita della coincidenza, attese interminabili in aeroporto. La vacanza tanto sognata può trasformarsi in un incubo.

Abbiamo incontrato l’avv. Saverio Cicala e l’avv. Vincenzo del Gaiso che insieme hanno creato un servizio di consulenza per coloro a cui il viaggio non va per il verso giusto, Travel Assistance.

Avv. Del Gaiso, com’è nata l’idea di dedicarvi alle esigenze del turista?
Siamo avvocati per professione ma viaggiatori per passione. Cosicché abbiamo deciso, dopo alcune disavventure subite, di confluire le nostre competenze professionali nel mondo del turismo a 360 gradi, e di farlo in un modo che risultasse di pronto e facile accesso per ogni turista o viaggiatore. È nata, così, TravelAssistance, piattaforma online dedicata oggi sia al consumatore che alle Agenzie di viaggi.

Avv. Cicala, ci rivolgiamo a lei adesso, quando il passeggero ha diritto a un risarcimento?
Il passeggero ha diritto (tranne rare ipotesi di circostanze eccezionali, come maltempo o sciopero, di cui la Compagnia deve dare piena prova) ad ottenere una compensazione pecuniaria ex Reg. Ce 261/04, in caso non solo di ritardo e cancellazione, ma anche perdita di coincidenza, overbooking o negato imbarco. Tale compensazione va da un minimo di 250,00 Euro fino a 600,00 Euro, oltre al rimborso delle spese sostenute dal viaggiatore che siano conseguenza degli inadempimenti del Vettore. Vi sono poi diverse altre ipotesi (come ad es. ritardata o mancata consegna del bagaglio) al cui verificarsi il passeggero può far valere i propri diritti, come ben spiegati e individuati sul nostro sito www.travelassistance.it

Che spese deve sostenere il viaggiatore per attivare questa tutela?
Qualsiasi costo e/o rischio è a nostro carico. In qualsiasi caso, quindi, i nostri clienti non sborseranno mai un centesimo perché, in caso di vittoria, sarà la compagnia aerea – in virtù del principio di soccombenza – a liquidare le nostre spettanze legali mentre nella improbabile ipotesi di rigetto della domanda, saremo sempre noi a supportare il rischio di soccombenza.

E che tempi si prevedono?
La tempistica varia a seconda che la causa venga transatta in fase giudiziale (in tal caso, dal momento del conferimento dell’incarico, bisognerà attendere all’incirca 30 giorni) oppure sia necessario procedere giudizialmente. In tal ultimo caso, infatti, i tempi si allungano di circa otto/nove mesi, a seconda della celerità dell’autorità giudiziaria adita. Facciamo sempre del nostro meglio, comunque, per ridurre al minimo tali tempistiche, scongiurando inutili lungaggini.

Se un passeggero ha subìto un disagio l’anno scorso, è ancora in tempo?
Assolutamente si. Il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria (per ritardo, cancellazione, overbooking ecc.) si prescrive in due anni.

Dunque, prenotare una vacanza vuol dire stare attenti a tutti i dettagli ma, se nonostante tutte le accortezze, qualcosa non va per il verso giusto, la legislazione vigente rende possibile al turista l’ottenimento di un risarcimento che, almeno in parte, compenserà l’arrabbiatura vissuta.