Riforma della legittima difesa

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La legittima difesa sta per essere cambiata. La modifica del testo di legge voluta fortemente dalla Lega è sta approvata alla camera, un gruppo di 25 parlamentari dei cinque stelle hanno deciso di non partecipare al voto.

L’art 52 c.p. originario stabilisce che non può essere punito chi ha commesso il fatto, per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa. Quindi quando vi’è un’aggressione ingiusta che si concretizza nell’immediato, nel pericolo attuale di un offesa e può portare ad una lesione del diritto proprio o altrui, la difesa deve essere sempre proporzionale all’offesa.

La legittima difesa si configura quando si reagisce ad una aggressione e tale reazione rappresenta l’unico rimedio per evitare un’offesa ingiusta. Ad esempio una minaccia o un’eventuale omissione contraria al diritto è un’offesa ingiusta, la difesa viene ad essere l’unica scelta possibile che sarà valutata non più in base ai mezzi disponibili per difendersi ma in base ai beni in gioco e il disvalore delle condotte che saranno poste in essere.  Il soggetto che ha difeso il proprio diritto o quello altrui, dovrà provare i fatti e tutte quelle circostanze che faranno emergere l’esistenza della scriminante. Compito del giudice, sarà valutare tutte le circostanze oggettive, l’esistenza di un pericolo attuale, un’offesa ingiusta, il contemperamento tra l’importanza del bene minacciato dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.

Analizzando la modifica, alla fine la riforma risulterà molto ridotta, in particolare l’art.52 c.p. riporterà che la proporzionalità tra offesa e difesa ‘’sussiste sempre’’ se l’aggressione avviene in casa o sul luogo del lavoro, poi viene aggiunto un quarto comma dove viene trascritto che la difesa è “sempre legittima” nel caso la persona sta respingendo un’intrusione con “violenza o minaccia’’. L’altra modifica è rivolta all’art.55 c.p. in cui si parla di eccesso colposo di legittima difesa, stabilendo con la riforma che non può essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si difende a seguito di una aggressione nella propria abitazione. Secondo le voci di magistrati, esperti e riviste autorevoli di diritto, la riforma non porterà dei grandi cambiamenti e che l’introduzione dell’avverbio “sempre” all’interno dell’art.52 com.2 non produrrà alcun effetto per l’applicazione della norma da parte del giudice chiamato a valutare; il tutto sembra riconducibile ad uno slogan politico, dare più forza al cittadino chiamato a difendersi dinanzi ad un imminente pericolo, molti dubbi di legittima costituzionale potrà sortire la riforma. Entro la fine di marzo sarà legge.