giovedì, Aprile 25, 2024

Migranti: la Cassazione accoglie il ricorso dell’ivoriano omosessuale

La decisione della Cassazione non lascia dubbi: prima di negare lo status di rifugiato ai richiedenti asilo omosessuali, è compito delle istituzioni accertarsi non solo che nel paese di provenienza non esistano leggi lesive nei loro confronti, ma è altrettanto importante assicurarsi che vi siano “adeguate tutele” nei casi di persecuzione, anche all’interno del contesto familiare.

La vicenda

La sentenza è frutto del ricorso presentato dal cittadino ivoriano Bakayoko Aboubakar, il quale si era visto respingere la sua richiesta dalla Commissione territoriale di Crotone, a motivo dell’assenza di leggi discriminatorie sulla base dell’orientamento sessuale nel paese d’origine. Il migrante riferiva di essere stato vessato moralmente dalla moglie e dal padre, che era l’imam del villaggio, a seguito di una sua relazione omosessuale. L’urgenza di fuggire dalla Costa d’Avorio si è venuta a creare quando Bakayoko scoprì che il suo partner era stato “ucciso in circostanze non note, a suo dire ad opera di suo padre” l’imam.

Secondo la Corte Suprema, ciò che era stato deciso nei primi due gradi di giudizio dalla magistratura calabrese nel 2014 e nel 2016 “non è conforme al diritto“. La sentenza prosegue sostenendo che “non risulta che sia stata considerata la sua specifica situazione” né tantomeno valutate le conseguenze per la sua sicurezza “in caso di rientro nel paese di origine, a causa dell’atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, senza la presenza di un’adeguata tutela da parte dell’autorità statale”. La conclusione a cui sono arrivati i magistrati è chiara:
non appare sufficiente l’accertamento che nello Stato di provenienza del ricorrente, la Costa d’Avorio, l’omosessualità non è considerata alla stregua di reato, dovendo altresì accertarsi la sussistenza, in tale paese, di adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte delle gravissime minacce provenienti da soggetti privati”. Il caso quindi si riapre e la rivalutazione sarà premura di altri giudici nell’appello bis, richiesto dagli “ermellini”.


Ora è più facile ottenere protezione internazionale?

Anche se le conseguenze di questa decisione non consegnano nulla di nuovo alla legislazione internazionale in materia di diritto d’asilo, è certo che rappresentano una garanzia non trascurabile a favore delle persone LGBTQI+ che subiscono discriminazioni, minacce ed effetti vari dell’odio sociale nei confronti delle minoranze.

Sembra quindi che lo slogan “accogliamo solo chi scappa dalla guerra” cominci a perdere contatto con i dati di realtà. Ci troviamo infatti, ogni giorno di più, a fare i conti con una molteplicità di situazioni che non possono essere ignorate, in primis in quanto lesive dei diritti umani. A titolo di esempio possiamo citare fenomeni paralleli come quello della mutilazione genitale femminile in paesi come Burkina Faso e Camerun oppure la lapidazione per adulterio (oltre che per “sodomia” e molti altri reati) in Arabia Saudita.

Come ci si poteva aspettare non sono mancate le critiche, tipicamente sui social e peraltro fuori contesto, di chi sostiene che questa sentenza permetterà a chiunque di ottenere lo status di rifugiato semplicemente fingendosi un omosessuale oggetto di discriminazioni di vario genere. Ovviamente si ignora che, come poc’anzi accennato, la decisione della magistratura non introduce nuovi elementi normativi che favoriscano la concessione del diritto d’asilo, poiché l’ordinamento già vieta la possibilità di rimpatrio per coloro che a causa della loro identità politica, sessuale o religiosa possano vedere minacciato il sacrosanto diritto all’incolumità personale.

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