La questione del condono edilizio
L’articolo 25 del decreto Genova dice che le procedure di condono edilizio pendenti devono essere definite secondo le norme della legge 47/1985. Come noto, i criteri di concessione del condono contenuti in questa legge sono estremamente flessibili. Le forze d’opposizione hanno dunque iniziato ad accusare i partiti di governo d’incoerenza rispetto ai loro principi di onestà e legalità e, peraltro verso, le forze della maggioranza hanno negato che quello contenuto nell’articolo 25 sia un condono edilizio. La domanda allora viene spontanea: ma è un condono oppure non è un condono? Per rispondere a questa domanda occorre inquadrare attentamente la vicenda.
La vera portata del richiamo fatto dall’articolo 25 del decreto
L’articolo 25 del decreto Genova non fa riferimento alla legge del 1985 nella sua interezza ma si limita a richiamare il capo IV e V. Questi capi riguardano la procedura da seguire per ottenere la sanatoria degli abusi edilizi e non anche i criteri di concessione della sanatoria. Inoltre, in base alla sentenza 1941/2016 della sezione VI del Consiglio di Stato se una domanda di condono edilizio è presentata, è necessario il parere delle amministrazioni preposte a tutela del vincolo anche se introdotto successivamente alla realizzazione delle opere e purché sussista al momento in cui la domanda deve essere esaminata (non presentata). Questo significa che le domande di sanatoria presentate nel 1985 saranno decise non secondo le regole del 1985 ma secondo le regole odierne (più stringenti).
La necessita del richiamo fatto nell’articolo 25 del decreto
Come si sa, le domande presentate dal 1985 in poi sono rimaste indecise fino al 2017, quando c’è stato il terremoto ad Ischia. La necessità di avviare i lavori di ricostruzione mediante gli opportuni finanziamenti ha fatto emergere il seguente problema: se non fino si decidono tutte le domande di sanatoria presentate nel corso dei decenni passati, non si possono sbloccare i finanziamenti necessari alla ricostruzione delle case distrutte dal sisma. La scelta era dunque tra confermare e definire i condoni introdotti in passato oppure lasciare per strada centinaia di persone.
Conclusioni
In conclusione, possiamo dire, che da un punto di vista puramente tecnico, non è un condono né in senso stretto né in senso lato. Si può al limite sindacare sulla necessità, sull’opportunità del richiamo fatto dall’articolo 25 del decreto, ma non sulla sua qualificazione giuridica.