L’imputato va assolto, quando l’etilometro è irregolare

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L’imputato è assolto quando il certificato di omologazione dell’etilometro è irregolare. Il Tribunale di Bologna ha assolto con la sentenza n°1088/2020 un imputato, pronunciandosi sull’opposizione al decreto penale di condanna. Quando il certificato di omologazione è irregolare, l’apparecchio non è sottoposto alle necessarie verifiche, il libretto metrologico di cui ogni etilometro è dotato non è aggiornato, sono tutti elementi che invalidano l’accertamento della Polizia.

Se l’etilometro è irregolare di chi è l’onere della prova?

Ogni volta che la validità del certificato è contestata, l’accusa dovrà dimostrare l’efficienza e il funzionamento dell’etilometro. Nei fatti, il conducente di un auto aveva provocato un incidente, scontrandosi contro un palo della luce e poi successivamente contro un muro di un’abitazione. La Polizia lo aveva trovato in stato di ebbrezza alcolica dopo aver effettuato l’etilometro.

L’imputato era accusato del reato di cui all’art.186, comma 1 e 2, lett. C – C.D.S. e 2 bis del d.lgs. n.285/1992, il difensore contestava in dibattimento la validità dell’accertamento eseguito mediante l’alcoltest. In sostanza metteva in evidenza le mancate visite primitive, periodiche e di revisione che devono essere riportate nel libretto metrologico di ciascun apparecchio in dotazione alle forze dell’ordine.

Come funzionano le visite primitive e periodiche sugli apparecchi

Le persone non conoscono queste informazioni tecniche. Ogni apparecchio che viene messo in dotazione alle forze di Polizia, è sottoposto a delle verifiche primitive e periodiche. Si prende in considerazione anche l’invecchiamento dell’apparecchio utilizzato, sono importanti perché lo scopo principale è quello di verificare che l’apparecchio rispetti ancora gli errori massimi tollerati.

Proprio per questi motivi, il difensore in fase dibattimentale evidenziava l’irregolarità delle visite primitive sull’apparecchio, indispensabile per essere poi utilizzato sulla strada. L’etilometro era in uso da oltre 16 anni, ed è evidente come il passare del tempo rende sempre meno efficace lo strumento. Le visite non avevano rispettato i tempi fondamentali per conoscere lo stato d’uso dell’etilometro.

Il difensore, metteva in luce l’irregolarità delle verifiche periodiche, addirittura una verifica non era stata effettuata nel 2010. La batteria interna non era stata sostituita, deve avvenire ogni due anni. Il sensore IR dell’apparecchio, che deve essere sostituito ogni anno per la saturazione, non era stato eseguito.

L’avvocato, con l’ausilio del consulente tecnico, faceva presente la mancanza delle visite e della manutenzione dell’etilometro. Dall’altra parte l’accusa non aveva fornito  prove contrarie, la documentazione a carico del suo assistito era stata resa invalida, assolvendolo dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.


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Anche la Corte di Cassazione ha chiarito con la sentenza n°38618/19: quando l’automobilista risulta positivo all’alcoltest, la pubblica accusa deve fornire la prova del corretto funzionamento dell’apparecchio, dell’omologazione e di tutte le visite che sono state effettuate e annotate sul libretto.