domenica, Ottobre 6, 2024

Le modifiche del PNRR coinvolgono la giustizia amministrativa

Nelle commissioni Giustizia ed Affari Costituzionali si esamina la conversione del Decreto Legge numero 80. Le modifiche alla pubblica amministrazione volute nello sviluppo del Piano di Ripresa e Resilienza possono includere anche dei cambiamenti nel numero dei componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Amministrativa.

Cos’è il decreto legge numero 80? 

Il decreto legge n.80 tratta di “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”. Questo è già entrato il vigore il 10 giugno 2021, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 9 giugno. Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia avevano esaminato il testo di legge che dal 21 luglio è in corso di esame in commissione per ulteriori emendamenti.

Le modifiche alla pubblica amministrazione

Nella pubblica amministrazione verranno introdotte nuove risorse umane e capitali. Queste verranno destinate ai diversi settori/organi della pubblica amministrazione e della giustizia. In accordo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infatti l’attuazione del decreto rappresenta un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi comunicati da Bruxelles. Soprattutto, dopo anni di blocco del turnover imposto da politiche di contenimento della spesa pubblica. Allo stesso tempo però, le previsioni sulle assunzioni non possono considerarsi fattore di per sé sufficiente a garantire il raggiungimento di tali missioni. Il Governo deve concretizzare il decreto in politiche attive per ri-organizzare l’amministrazione pubblica e la sua evoluzione digitale. 


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L’ammodernamento dell’amministrazione pubblica

Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all’organizzazione della gestione del PNRR. Attaverso la definizione dei ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione.

Le modifiche alla giustizia amministrativa

All’interno del processo di riforme della pubblica amministrazione vi è anche quello che coinvolge la giustizia amministrativa. I Senatori Caliendo e Valente hanno presentato un nuovo emendamento sulla giustizia amministrativa, ritenuto però poco attinente al Decreto. L’emendamento dovrebbe, perciò, estendere la fattispecie del comma 7 dell’articolo 7 della legge del 31 agosto 2016. Ossia la legge riguardante: “misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”.


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Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Le modifiche dovrebbero riguardare il comma 7 sulla composizione di controllo delle pubbliche amministrazione. La legge dice che: “Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di  monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato composta dal presidente di Tribunale Amministrativo Regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione”.

Da chi è composto il Consiglio della Giustizia Amministrativa?

Il Consiglio della Giustizia amministrativa è, oggi, composto da:

  • il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
  • quattro membri effettivi e due supplenti eletti da e tra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
  • sei membri effettivi e due supplenti eletti da e tra magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
  • quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale.

Le modifiche alla pubblica amministrazione non intacca l’equilibrio dell’organo di Giustizia

L’emendamento mira, semplicemente, ad assicurare nell’organo di autogoverno la presenza stabile di 2 nuovi membri di diritto. Oltre al Presidente: uno di provenienza dal CdS, Consiglio di Stato e uno dai Tar. In questo modo, non si altera dunque alcun equilibrio tra le due componenti, ne vi è alcun rischio per l’autonomia e l’indipendenza dell’Organo.

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