La Giornata Internazionale del Rifugiato
Il 20 giugno di ogni anno, l’ Assemblea Generale dell’ ONU, celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, in merito alla Convenzione del 1951, per lo status dei rifugiati. L’ obiettivo dell’ ONU, è risolvere i contrasti tra le Nazioni, e garantire la pace e la sicurezza tra gli Stati.
Il migrante
Il migrante o immigrato, è colui che per suo volere, decide di lasciare la sua zona di origine, per trovare una situazione di vita, lavorativa e sociale migliore. Tuttavia, il migrante, non è oggetto di persecuzioni all’ interno del suo territorio, e può ritornare a casa propria, in piena libertà e sicurezza.
Immigrato regolare o irregolare
L’ immigrato regolare, ha la residenza in un Paese, e l’ Autorità competente, gli rilascia il permesso di soggiorno. Invece, il migrante irregolare, è colui che entra in uno Stato, senza i relativi controlli di frontiera, oppure che possiede un visto turistico scaduto, e non esce dal territorio d’ arrivo, all’ ordine di allontanamento.
Il clandestino
In Italia, la clandestinità è un reato penale. Un clandestino è una persona, che riceve l’ ordine di espulsione, ma rimane nel Paese.
La Convenzione di Ginevra ed il rifugiato
La Convenzione di Ginevra del 1951, definisce la distinzione di rifugiato, con il Trattato dell’ ONU, in cui aderiscono 147 Stati. Il Trattato dichiara nell’ articolo 1, che il rifugiato, teme per motivi di razza, religione, nazionalità, o appartenenza sociale o politica, di essere perseguitato. Di conseguenza, il rifugiato, è un cittadino dello Stato, ma esterno al territorio, che non utilizza la protezione del Paese.
Il lato giuridico ed amministrativo del rifugiato
Il rifugiato, se decide di rientrare nel suo Paese, rischia di divenire oggetto di persecuzioni, a ragion per cui, ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato. Allorchè, sono persecuzioni, le azioni o comportamenti, che violano i diritti umani fondamentali, nella razza, religione, appartenenza sociale o politica. L’ Italia nel 1954, ridefinisce la Convenzione, nella legge numero 722 del 1954.
Il Richiedente Asilo
Il Richiedente Asilo, è colui che lascia il proprio Paese d’ origine, e chiede lo Status di rifugiato, oppure, altri generi di protezione internazionale. In attesa delle risposte definitive, che le Autorità del Paese emettono, la persona diventa un Richiedente Asilo. In Italia, l’ Autorità competente per la richiesta d’ Asilo, è “La Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato”. La persona che ottiene la richiesta d’ Asilo, ha pieno diritto di soggiornare nel Paese, anche se giunge nello stesso territorio, senza documenti, o in modo irregolare.