giovedì, Aprile 25, 2024

DPCM 3 novembre: nuove misure

Pubblicato sul sito istituzionale del Governo il Nuovo Dpcm 3 novembre che individua nuove misure per il contenimento del contagio. Oltre agli obblighi su tutto il territorio nazionale, figurano ulteriori 3 scenari. Permangono quindi gli obblighi come indossare la mascherina anche all’esterno come in tutti i locali pubblici, e il distanziamento di almeno un metro. Inoltre bisogna sempre prestare attenzione alla sanificazione dei locali nei quali c’è passaggio di persone, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e sui mezzi di trasporto.

Nuovi orari

Il DPCM 3 novembre firmato ieri prevede dalle ore 22.00 alle ore 5.00 solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi. Di non utilizzare mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per situazioni di necessità. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento. 

Le attività dei parchi tematici e di divertimento rimangono non consentite. Non interdetto l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta.

Sport

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili. Purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Rimangono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale e con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra sono consentite solo a porte chiuse. Continuano a rimanere sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. 

Quindi sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto. Nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. Devono essere chiuse anche le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. Cinema e teatro rimangono ancora chiusi come le discoteche e tutti i locali da ballo. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Scuola nel DPCM 3 novembre

Le scuole secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica. In modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni. Ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari. Ma ad esclusione anche dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale e i relativi esami di Stato.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 

La ristorazione secondo il dpcm 3 novembre

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Queste attività restano consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento. 

Scenario 2: elevato pericolo per la salute

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita fra regioni o comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per situazioni di necessità. O per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Scenario 3: massima gravità per la salute

Questo scenario comprende lo scenario 2 implementato con l’aggiunte della sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio. Fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Vengono sospese tutte le attività anche svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Vengono chiuse tutte le attività inerenti servizi alla persona.

Le misure previste si applicano ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Le disposizioni del decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e per un periodo minimo di 15 giorni. Comunque non oltre la data di efficacia del decreto ovvero il 3 dicembre

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