giovedì, Aprile 25, 2024

Coronavirus e inadempimento contrattuale: un’epidemia economica dai contorni incerti

La diffusione rapida e capillare del Covid-19 ha reso necessaria l’adozione di misure di contenimento che hanno coinvolto e, in un certo senso, “sconvolto” il nostro sistema economico.

Imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti stanno facendo i conti con serie difficoltà tanto nell’approvvigionamento delle materie prime quanto nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. E’ dunque fondamentale comprendere quali siano le conseguenze giuridiche connesse all’inadempimento “all’epoca del Coronavirus”.

Il concetto di inadempimento contrattuale nel nostro sistema giuridico

Occorre, in primo luogo, domandarsi quali siano le prescrizioni che potrebbero astrattamente trovare applicazione nell’attuale contesto emergenziale.

A tale scopo è opportuno muovere dal dettato dell’art. 1218 c.c. che disciplina la responsabilità del debitore. Quest’ultimo sarà ritenuto responsabile e dovrà risarcire il danno cagionato al creditore “se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“. Il Legislatore pone dunque in capo al debitore una presunzione di colpa, superabile mediante la prova dell’impossibilità di adempiere o di adempiere nei termini convenuti per ragioni che esulano dalla sua sfera di azione e controllo.

Rinveniamo poi nell’art 1256 c.c. la puntuale individuazione delle conseguenze connesse all’impossibilità della prestazione non imputabile al debitore. In particolare, all’impossibilità totale di adempimento è ricollegata l’estinzione dell’obbligazione stessa; all’impossibilità temporanea, invece, un’esenzione di responsabilità fino a quando perdura l’inadempimento.

Tra le ipotesi particolari di impossibilità della prestazione contemplate dal nostro ordinamento, vi è l’impossibilità della prestazione “per fatto del terzo”; ed in tale sotto-categoria ricade l’impossibilità della prestazione per “factum principis“, ossia per provvedimento dell’autorità. Tuttavia, invocare tale scriminante non è possibile, secondo la giurisprudenza di legittimità, se il provvedimento era astrattamente prevedibile all’atto di assunzione dell’obbligazione.

Tale fattispecie, ad avviso dello scrivente, risulta astrattamente applicabile ai rapporti contrattuali, ad oggi, pendenti; purché, ovviamente, il vincolo obbligatorio sia sorto in epoca antecedente all’adozione delle misure di contenimento.

Appare poi opportuno prendere in considerazione il concetto di “impossibilità oggettiva” di adempiere, considerate le obiettive difficoltà di funzionamento del mercato globale, e valutarne l’affinità/coincidenza con quello di “causa di forza maggiore”.

Quantunque nel nostro sistema codicistico non si rinvenga una puntuale definizione di “causa di forza maggiore”, attraverso un’attenta indagine ermeneutica è possibile rintracciarne le caratteristiche generali nell’art 1467 c.c..

La disposizione in parola, chiamata a disciplinare i contratti a prestazioni corrispettive, prevede che: “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (…)

I suddetti eventi “straordinari e imprevedibili” altro non sono se non il cuore del concetto di causa di forza maggiore. Concetto che già gli antichi romani conoscevano e indicavano con l’espressione “vis major cui resisti non potest” : accadimenti eccezionali, estranei alla volontà del debitore, considerati causa di non imputabilità del suo inadempimento.

Ecco allora che anche questa ulteriore previsione normativa si presta validamente a supportare gli attuali rapporti contrattuali pendenti.

Inadempimento contrattuale nel Decreto “Cura Italia”

Il Governo è intervenuto sul tema dell’inadempimento contrattuale e, all’art 91 c. 1 del D.L. n. 18/2020 – integrando l’art 3 del D.L. n. 6/2020 con il c. 6bis – ha previsto che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti”.

Appare dunque evidente la volontà del Legislatore di scriminare la condotta del debitore inadempiente in questa delicata fase storica.

E’ opportuno però sottolineare come le maglie della legge siano sempre piuttosto larghe e suscettibili di diverse interpretazioni.

Quindi, nella genericità della disposizione normativa, occorrerà prestare attenzione, valutare il singolo caso concreto e verificare eventuali clausole e postille contrattuali, per non ritrovarsi poi a dover affrontare un lungo contenzioso civile.

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