Il contratto di apprendistato che cos’è e come funziona

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contratto di apprendistato

Che cos’è il contratto di apprendistato?

Il contratto di apprendistato è una forma contrattuale introdotta da molti anni in Italia (e più volte riformata), che permette, da un lato, ai giovani di entrare nel mondo del lavoro attraverso una formazione professionale parallela agli studi e, dall’altro lato, alle aziende di assumere personale riducendo i costi sullo stesso. Vediamo quali sono le particolarità di questo tipo di contratto e come funziona.

Come funziona il contratto di apprendistato?

Con il contratto di apprendistato, il giovane viene inserito all’interno di un’impresa, dove riceverà un corso di qualifica professionale o di alta formazione e, allo stesso tempo, metterà in pratica le sue abilità svolgendo una mansione di lavoro concreta. Al completamento della formazione, poiché il giovane ha già acquisito le competenze necessarie, potrà essere assunto dall’impresa a tempo indeterminato proseguendo naturalmente la sua attività all’interno dell’azienda.

Questa forma contrattuale offre ai giovani l’opportunità di proseguire gli studi contemporaneamente alla formazione professionale, per le aziende, invece, i benefici sono di tipo fiscale: l’imprenditore che assume giovani apprendisti riceve infatti alcuni sgravi fiscali.

A seconda del tipo di formazione e dell’età dei richiedenti, il contratto di apprendistato può essere di tre tipi

Le Tipologie del contratto di apprendistato

Per i giovani dai 15 ai 25 anni che devono concludere il periodo di istruzione obbligatoria, è previsto un apprendistato per la qualifica professionale della durata di tre o quattro anni.
Invece, per i giovani fra i 18 e i 29 anni è prevista la formazione tecnica professionale grazie al contratto di apprendistato professionalizzante, di durata dai sei mesi ai cinque anni e retribuzione pari al 35% del salario di inquadramento.
Infine, i giovani di questa fascia d’età possono accedere alternativamente a un apprendistato di alta formazione e ricerca, di durata stabilita a livello regionale, al fine di conseguire un titolo di studio secondario come un dottorato di ricerca o una specializzazione tecnica aziendale. Ciascun tipo di contratto prevede requisiti e procedure d’accesso diverse.

L’apprendistato professionalizzante, può essere applicato da aziende private o dalla Pubblica Amministrazione, rispettando il numero limite di apprendisti assunti, corrispondente ai due terzi dei dipendenti specializzati impiegati nell’azienda. Anche in questo caso, il contratto in forma scritta deve indicare il ruolo professionale svolto dall’apprendista, il numero di ore di formazione, e la qualifica ottenuta al termine del contratto.

L’apprendistato di alta formazione,invece, varia su scala Regionale in base agli accordi stipulati fra università, istituti professionali e datori di lavoro. Il contratto dovrà sempre indicare l’attività svolta in azienda, la durata della formazione, il tipo di inquadramento e il titolo acquisito alla conclusione del rapporto.

Il nuovo contratto di apprendistato 2018 così come modificato dal Decreto sul Lavoro approvato dal governo Renzi, prevede 3 tipologie di contratto e formazione:

1) Apprendistato per la qualifica professionale per giovani dai 15 anni compiuti fino a 25 anni: è un tipo di forma contrattuale pensata per i giovani che devono concludere il periodo del diritto-dovere di istruzione e formazione, è infatti, rivolto a giovani e adolescenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni ed ha una durata massima di 3 anni o di quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: questa tipologia consente al giovane lavoratore di conseguire una qualifica attraverso una formazione sul lavoro.

Questo tipo di apprendimento tecnico professionale è rivolto a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni mentre bastano 17 anni per le persone già in possesso di una qualifica professionale.

La durata contrattuale per questa tipologia di apprendistato non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

3) Apprendistato di alta formazione e ricerca: la finalità di questa forma di apprendistato è il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studi universitari (compreso il dottorato di ricerca), dell’alta formazione nonché la specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 18° anno di età.

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per l’attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è decisa dalle singole Regioni.

Per quanto riguarda la retribuzione, la legge dà la possibilità al datore di lavoro di inquadrare l’apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, pertanto al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto sia delle ore di lavoro effettivamente prestate che delle ore di formazione nella misura minima del 35%.

Per chi assume apprendisti professionalizzanti nel corso del 2018, è previsto uno sgravio contributivo per 3 anni al 50%, e la
possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per i contratti di apprendistato: se il datore di lavoro ha al massimo 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto, e deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.
Oltre a tutti questi vantaggi, il datore di lavoro che assume apprendisti, ha diritto anche ad ulteriori incentivi, come ad esempio la Garanzia Giovani o la partecipazione a bandi ad hoc, quali il programma FIxO di ANPAL, che eroga ai datori di lavoro privati che assumono full time, a tempo indeterminato o a termine per almeno 12 mesi, dottori di ricerca tra i 30 e 35 anni non compiuti, un contributo economico per ciascun lavoratore assunto + l’attività di assistenza didattica, o per chi assume apprendisti di alta formazione e ricerca, in quest’ultimo caso le imprese ricevono un contributo economico variabile a seconda del tipo di contratto se full time o part time per almeno 24 ore a settimana.

Durante il periodo formativo, il giovane può lavorare e conseguire un diploma di istruzione secondaria, titolo di studi universitari o titolo di alta formazione come dottorati o specializzazione, oltre che a consentire a svolgere attività di ricerca presso aziende private e praticantato per l’accesso agli ordini professionali.

La durata del periodo formativo dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è stabilita da regolamenti regionali e da accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali dei datori di lavoro e lavoratori, università, istituti tecnici e professionali ecc.
Anche per questi contratti formativi, il contratto deve essere stipulato tra le parti in forma scritta e contenere il tipo di attività lavorativa da svolgere in azienda, durata del periodo di prova e formazione, livello inquadramento iniziale, intermedio e finale nonché il titolo di studio o di alta formazione che potrà essere acquisito alla conclusione del percorso e del rapporto di lavoro.